Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica 2018
A decorrere dall’anno 2018 appena trascorso è diventata obbligatoria la trasmissione telematica all’Enea delle informazioni inerenti le ristrutturazioni edilizie per cui sia possibile beneficiare delle detrazioni fiscali del 50% (il c.d. bonus casa) e che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (come ad es. la sostituzione di infissi, sostituzione generatori di calore, cappotti etc).
La comunicazione all’ENEA deve essere eseguita anche con riferimento all’acquisto di elettrodomestici pertinenti all’arredo d’immobile oggetto di ristrutturazione.
Bonus casa 2018
È online il sito ristrutturazioni2018.enea.it attraverso il quale trasmettere all’ENEA i dati relativi agli interventi di ristrutturazione edilizia, conclusi nel 2018, che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
Per gli altri interventi, che NON comportano risparmio energetico, non è necessario inviare nulla.
Informazioni utili sono disponibili nella Guida Rapida.
Per maggiori informazioni consultare: acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, avvenuti nel periodo 01.01.2018 – 21.11.2018 (data di attivazione on-line del sito ENEA) il termine dei 90 giorni decorre comunque da tale data (21.11.2018) e quindi scade il 19 FEBBRAIO 2019.
Ecobonus 2018
È possibile trasmettere tramite il portale finanziaria2018.enea.it i dati relativi agli interventi di efficienza energetica ammessi alle detrazioni fiscali fino all’85% e conclusi dopo il 31 dicembre 2017.
Per aiutare gli utenti a risolvere i problemi di natura tecnica e procedurale sul portale ENEA acs.enea.it sono disponibili un vademecum, risposte alle domande più frequenti (FAQ), la normativa di riferimento e un servizio di help desk a cui inviare i propri quesiti.
Si ricorda che le detrazioni fiscali sono un meccanismo di incentivazione alla realizzazione di interventi di riqualificazione energetica previsti dalla legge 296/2006 (commi da 344 a 347) e dall’art. 14 del D.L. 63/2013 come convertito dalla legge n. 90/2013 e come modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205.
Si precisa che la “Scheda descrittiva dell’intervento” da inviare all’ENEA va firmata da un tecnico abilitato solo nei casi in cui è prevista l’asseverazione, come esplicitato nel vademecum e nella stessa scheda descrittiva, che riporta la seguente dicitura:
“Il documento originale cartaceo, quando è prevista l’asseverazione del tecnico (vedi vademecum degli interventi) deve riportare la firma ed il timbro del tecnico compilatore e deve essere consegnato al beneficiario per essere esibito a richiesta”.
Le regole sono ben dettagliate sul sito www.enea.it