Validità della convocazione a mezzo mail dell’assemblea condominiale
La Corte d’Appello di Brescia, sez. II Civile, con la sentenza n. 4 del 7/12/2018 – 3/01/2019 (Presidente: Platania; Relatore: Bonifacio) costituisce un interessante precedente in materia di convocazione di assemblea condominiale a mezzo mail ordinaria, sancendone la validità.
Infatti, nel caso di specie, un condomino – tra i vari motivi di impugnazione di una delibera – aveva contestato la legittimità della convocazione, effettuata con le modalità richieste dallo stesso attore, ossia via e-mail, posto che invece l’avviso di convocazione avrebbe dovuto essergli comunicato a mezzo PEC, unica forma che può ritenersi equipollente alla raccomandata e tale da consentire all’amministratore di dare prova della ricezione dell’avviso stesso.
La censura è stata ritenuta infondata, poiché la Corte ha ritenuto che, se invero è corretto ritenere che unico strumento equipollente alla raccomandata indicata dalla disposizione di legge sia la comunicazione PEC, posto che solo con tale modalità perviene al notificante un messaggio di accettazione e consegna dell’’avviso, tuttavia nel caso in esame è stato lo stesso condomino/attore ad aver richiesto la comunicazione avverso un mezzo “informale” quale la e-mail ordinaria, non avendo egli indicato un indirizzo PEC bensì l’indirizzo mail.
Ne consegue che l’invio della mail per come dimostrato dal Condominio appellato ha rispettato le forme indicate dal condomino e quindi la convocazione in tale forma è stata ritenuta perfettamente valida.
Questo, contrariamente però a quanto ritenuto da altre Corti di merito, che si rifanno a una interpretazione più rigorosa e letterale del testo dell’art. 66 att. C.c., laddove detto articolo precisa che:
«L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato (…) a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano», sotto pena di annullabilità ex art. 1137 c.c.
Ad es., il Tribunale di Genova Sez. 3 Civile, con la Sentenza 23 ottobre 2014 n. 3350, era stato di parere opposto, ritenendo che, alla luce del tenore letterale della norma appena citata, mentre prima della riforma del 2013 vigeva il principio della libertà delle forme – poiché la vecchia formulazione dell’art. 1136 c.c. non prescriveva particolari modalità di notifica ai condomini dell’avviso di convocazione per la regolarità delle relative assemblee – e quindi la comunicazione poteva essere data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo, dopo la riforma e attualmente sarebbero invece state previste specifiche modalità di comunicazione tra cui quella mediante posta elettronica certificata, da cui deriva che solo l’osservanza di dette forme postula la regolarità della comunicazione.
Il legislatore, secondo il Giudice Ligure, avrebbe quindi voluto tipizzare le forme della comunicazione limitandole a quelle che garantiscano la effettiva conoscibilità della convocazione stessa e, a tal riguardo, la PEC avrebbe valore di raccomandata solo se entrambe le parti sono titolari di casella di posta elettronica certificata, mancando altrimenti il presupposto richiesto dalla norma e, pertanto, nel caso citato, il Giudice ligure aveva ritenuto non valida la convocazione all’indirizzo di mail ordinaria, con un risultato diametralmente opposto a quello della recente sentenza della Corte di Brescia.
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