Sovraindebitamento del beneficiario di Amministrazione di Sostegno

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Il Tribunale di Torino (nella persona del dott. Bruna Conca), con una recente sentenza dello scorso 29 dicembre 2018, ha concretizzato un interessante precedente in materia di percorribilità della procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 in materia di Amministrazione di Sostegno.

Nello specifico, il Giudice ha omologato ex artt. 12 bis e 12 ter L. 3/2012 il piano del consumatore formulato dal ricorrente – beneficiario sottoposto ad Amm.ne di Sostegno – e che prevede, a fronte di un debito complessivo di circa € 81.000,00, il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati, nonché dei chirografari nella misura del 28%, mediante destinazione di una quota mensile dello stipendio di € 350,00, oltre alla tredicesima mensilità, per i cinque anni a venire (62 mensilità).

In particolare, nel caso in esame, gli elementi di fragilità alla base della misura di sostegno sono stati fondamentali anche per l’accertamento dell’elemento soggettivo inerente lo stato d’insolvenza, laddove il Giudice ha motivato ritenendo che

«La causazione del sovraindebitamento può dirsi incolpevole, non tanto perché priva di irragionevolezza delle scelte che hanno portato alla situazione attuale ma, anzi, proprio perché queste appaiono denotative di una patologia psichiatrica accertata e tale da avere portato all’apertura di un’amministrazione di sostegno.»

Nel caso di specie, anzi, il governo delle spese rimesso al monitoraggio dell’amministratore di sostegno è stato un ulteriore elemento di convincimento favorevole sulla sostenibilità della proposta come suesposta, quasi offrendo un ulteriore elemento di congruità e garanzia per i creditori.

L’alternativa, osserva il medesimo Tribunale, sarebbe stata l’inadempimento a buona parte delle obbligazioni, se non addirittura la impossibilità dell’avvio stesso di procedimenti contenziosi nei confronti del sovraindebitato qualora fosse stata accertata anche un incapacità naturale dello stesso.

© Avv. Francesco Brandoli – riproduzione riservata.

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Studio Legale Brandoli

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