Nuovo protocollo prefettizio per la riduzione del disagio abitativo
Il 21 febbraio 2019 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, d’intesa con la Prefettura ed unitamente al Tribunale di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, ai comuni della Provincia di Bologna, alla Regione Emilia-Romagna, ai sindacati e alle associazioni rappresentative dei proprietari e degli inquilini, ha sottoscritto il nuovo Protocollo prefettizio sulle misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo.
Il nuovo Protocollo sostituisce il precedente ed avrà validità dal 21 febbraio 2019 al 31 dicembre 2020.
Il suddetto Protocollo prevede un contributo economico a fondo perduto per provvedere alla sanatoria di cui all’art. 55 della legge n. 392/1978. Per consentire l’erogazione di tale contributo alla prima udienza del procedimento di convalida, verificata la sussistenza dei requisiti soggetti e oggettivi per l’accesso ai Protocollo (fra cui l’ importo massimo della morosità che non deve essere superiore a € 10.000,00 per immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa o disagio abitativo ed € 7.000,00 per tutti gli altri immobili), viene concesso, se l’intimato lo chiede e l’intimante è disponibile, un rinvio al fine di verificare in concreto la stipulazione di un accordo tra locatore e conduttore per l’erogazione al conduttore di un contributo a fondo perduto pari al 100% dell’ammontare residuo della morosità, aumentata del 10% (in considerazione delle spese legali sostenute e forfettariamente considerate), ma fino a un importo che in ogni caso non può essere superiore a € 8.000,00 per immobili situati in comuni ad alta tensione abitativa ed € 4.000,00 per tutti gli altri immobili, e qualora sussistano, oltre ai già indicati requisiti oggettivi, anche i necessari requisiti soggettivi, tra cui il possesso documentato di una diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare residente nell’ immobile locato, la residenza nell’immobile da almeno 1 anno e il possesso di un reddito con limite ISE di € 35.000,00 o ISEE di € 26.000,00.
Alla successiva udienza, alla quale devono comparire sia l’intimante che intimato, le parti comunicano se l’accordo è stato stipulato; in tale caso, viene disposto un rinvio per verificare l’adempimento delle parti agli obblighi assunti al fine di provvedere, in caso di verifica positiva, all’estinzione del giudizio.
Nell’ipotesi, invece, in cui l’accordo non venga stipulato, viene concesso all’intimato comparso in Udienza il termine di grazia residuo, ottenuto detraendo dal termine di giorni 90 il numero dei giorni trascorsi dalla prima udienza.
Qualora l’intimato abbia reperito un nuovo immobile in locazione e abbia i requisiti soggettivi di cui sopra, può chiedere un finanziamento a fondo perduto nella misura pari al deposito cauzionale previsto per il nuovo contratto di locazione, nonché un certo numero di mensilità, tale per cui la somma di deposito e mensilità non superi in ogni caso € 12.000,00.
Al fine dell’applicazione del suddetto protocollo, sono definiti i seguenti Comuni ad alta tensione abitativa (ATA): Bologna, Anzola Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo Emilia, Imola, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.
© Avv. Francesco Brandoli – riproduzione riservata.