Chi paga l’IMU sulla casa familiare?

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La Corte di Cassazione, con la recente Ordinanza n. 6545 del 3 marzo 2023, è tornata sull’argomento, già risolto ai tempi della vecchia “ICI”, facendo chiarezza.

Infatti, la Corte ha sostanzialmente confermato un precedente orientamento, per cui ai soli fini dell’applicazione dell’Imu, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, sicché l’imposta deve essere versata per il suo intero ammontare dal coniuge assegnatario anche se non proprietario della ex casa coniugale.

Questo poiché:

con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un diritto personale atipico di godimento e non un diritto reale, sicché si riteneva che in capo al coniuge (assegnatario) non fosse ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti il presupposto impositivo del tributo (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7395 del 15/03/2019).

Ma tale principio, come già chiarito da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11416 del 30/04/2019, si applica anche al convivente more uxorio, al quale a seguito della cessazione del rapporto viene assegnato l’immobile adibito a casa familiare di proprietà dell’altro convivente, e che quindi è il soggetto passivo di imposta IMU.

Ovviamente, l’esenzione sul pagamento “prima casa” opera anche a favore del coniuge non assegnatario relativamente all’immobile dallo stesso adibito ad abitazione principale.

Il punto nodale ovviamente concerne il diritto di proprietà dell’abitazione, quindi ovviamente tale principio vale solo per assegnazioni di immobili che siano di proprietà dell’altro coniuge, non per assegnazioni di immobili goduti in locazione, ipotesi diversamente disciplinata dalla Legge.

Commento (2)

  • giampietro gigoli| 6 Settembre 2024

    Salve. Una curiosità (o un chiarimento se credete). L’esenzione vale per il coniuge non assegnatario relativamente all’immobile adibito ad abitazione principale; ma per l’immobile assegnato all’altro coniuge (se comproprietario), vale sempre l’esenzione?
    Questo perchè il comune (nel 2024) mi ha fatto pagare la mia “quota imu” per la proprietà del 50% dell’immobile.
    Grazie

    • Avv.Brandoli| 6 Settembre 2024

      Se ho ben compreso, in teoria il Comune ha applicato un tributo in maniera difforme da quanto stabilito dalla giurisprudenza dell’articolo. Però una verifica andrebbe eseguita rivolgendosi a un professionista che effettui una consulenza con disamina completa dei documenti e verifica del caso concreto: i post e commenti di questo sito sono esclusivamente di carattere generale e informativo e non costituiscono pareri professionali specifici.

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    Studio Legale Brandoli

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