Limiti al diritto d’abitazione sulla casa da parte del coniuge superstite
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 15277 depositata il 5 giugno 2019 ha ribadito che i diritti riservati al coniuge superstite dall’art. 540, co. 2, c.c. di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, riguardano l’immobile concretamente utilizzato come residenza familiare prima della morte del “de cuius”, sicché essi non spettano al coniuge separato senza addebito, qualora la cessazione della convivenza renda impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare.