In quali circostanze esiste il “furto di sabbia” dal lido?

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Quando in spiaggia, al mare o in altra amena località, un bambino preleva della sabbia, magari per scopi ludici, siamo di fronte a un piccolo criminale?

La domanda, che può sembrare ridicola, dovrebbe invece sollevare perplessità nei genitori (o adulti di riferimento) che hanno la custodia del minore e che quindi rispondono, in una vera e propria posizione di garanzia legalmente rilevante, delle condotte criminose del minorenne, magari anche semplici marachelle.

La condotta descritta, infatti, può costituire il reato di furto, e in particolare «la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.» Corte di Cassazione, Sez. 4 Penale, Sentenza 9 aprile 2004, n. 16894 [PUBBLICAZIONE: CED, Cassazione, 2004; La Tribuna, Rivista Penale, 2005, 5, pg. 623].

In motivazione, nella sentenza citata, la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l’ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa – come l’asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative – che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l’illecito penalmente rilevante.

Recentemente la Cassazione è tornata sul tema, con la sentenza 11158 del 14 febbraio 2019 (dep. 13/03/2019), ribadendo il principio noto: nel caso in questione era confermata la condanna di alcuni imputati, a mesi 4 di reclusione ed euro 80 di multa (con beneficio della sospensione condizionale), che – in concorso tra loro – utilizzando un autocarro, stavano prelevando un ingente quantitativo di sabbia (alle ore 6,20 del mattino, adducendo che era materiale autorizzato e da ripulire) in verità per scopi edili.

In questo caso, ha precisato la Corte, «siamo sicuramente fuori dai suddetti parametri di irrilevanza, atteso che il carico di sabbia sottratto è stato quantificato in 15 metri cubi circa, quantità che non può certo definirsi trascurabile e, dunque, colloca sicuramente la condotta in esame nell’area della rilevanza penale, dovendosi pertanto escludere la ricorrenza di un reato impossibile».

In definitiva, possiamo dire che l’asporto di quantità trascurabili di sabbia per fini ludico/ricreativi non costituisce fattispecie criminosa, rispetto comunque a una condotta che invece, di per sé, integra il reato di furto con aggravanti: nell’imminente stagione estiva, prestate attenzione alle quantità di sabbia con cui i vostri bimbi giocano; non sia mai che, con un piccolo camioncino, non prelevino 15 metri cubi di sabbia, o saranno guai!

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Studio Legale Brandoli

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