Come opera la cointestazione di rapporti bancari?
La Corte di Cassazione, con Ordinanza 21963 depositata il 3 settembre 2019, è tornata a chiarire i limiti della cointestazione di un rapporto bancario, che non trasferisce automaticamente la titolarità delle somme, operando come una sorta di procura.
È noto, infatti, che esiste una presunzione di Legge sulla contitolarità di quanto contenuto in un conto corrente o deposito bancario: ma è una presunzione iuris tantum, che cioè incontra sempre il limite di dimostrare la reale titolarità di tali somme.
Più nello specifico, però, la Suprema Corte ha proprio precisato che la cointestazione di un conto corrente, salvo appunto prova di diversa volontà delle parti, è di per sé un atto idoneo a legittimare ad operare sul conto (come una forma di procura), ma non anche la titolarità de credito.
Queste le specifiche parole dell’Ordinanza, che afferma proprio come:
«la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti (ad es. dell’esistenza di un contratto di cui la cointestazione fosse atto esecutivo ovvero del fatto che la cointestazione costituisca una proposta contrattuale, accettata per comportamento concludente), è di per sé atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione ad operare sul conto (e, quindi, rappresenta una forma di procura), ma non anche la titolarità de credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente (ovvero dell’intestazione del deposito titoli che la banca detiene per conto del cliente) è una forma, di cessione del credito (che il correntista ha verso la banca) e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario» (Cass. n. 21963/2019).
Con questa pronuncia, la terza sezione civile della Suprema Corte ha deciso di dare continuità a un orientamento risalente e già espresso in precedenza, per cui:
«La cointestazione di una cassetta di sicurezza o di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all’apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell’appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario» (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 13614 del 30/05/2013).