Coltivazione di marijuana per uso personale e vendita commerciale

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Grande boato massmediatico ha avuto la recente sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Relatore A.M Androino) del 19/12/2019 per cui non sarebbe più reputata come reato la condotta di coltivazione di marijuana per uso personale.

Attualmente la motivazione della sentenza della Cassazione a Sezioni Unite non è ancora stata depositata e pertanto, come spesso in questi casi, il suggerimento è sempre quello di essere molto attenti nel dare per scontato un determinato risultato, perché molto spesso il confine tra reato e azione lecita è labile e riposto in piccolissimi dettagli che andrebbero sempre soppesati con attenzione.

Tuttavia, quanto è noto ad oggi tramite l’informazione provvisoria n. 27 del 2019 intanto tende a rimarcare come «Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.»

La stessa informativa aggiunge anche che:

«devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore.»

Allo stato non è possibile ragionare oltre sui confini tra condotta lecita e illecita, poste le poche informazioni fornite, ma appare identificabile un principio di portata molto limitata e strettamente connessa a un uso personalissimo dello stupefacente, in forma appunto “domestica, scarna e modestissima“: aggettivi che lungi dal proclamare la libertà di coltivazione della marijuana, semmai sembrano volerla come sempre ridurre e sicuramente vietare per la vendita o diffusione all’infuori dell’uso strettamente personale.

Questa sentenza si pone nella scia di altre pronunce, come quella a Sezioni Unite (sent. n. 30475) del 30 maggio 2019 (dep. 10 luglio 2019) sulla vendita che, in una lettura molto rigida, ha creato forti problemi anche alle attività di vendita di derivati della canapa con bassi quantitativi di THC: infatti, prima di tale sentenza, si registravano vari e difformi valutazioni del caso da parte della Corte di legittimità.

Ad un indirizzo maggioritario, in base al quale doveva escludersi che la legge n. 242 del 2016 consenta la commercializzazione dei derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. (Sez. 3, n. 17387 del 10/01/2019, Conti; Sez. 4, n. 57703 del 19/09/2018, Durali, Rv. 274770; Sez. 6, n. 56737 del 27/11/2018, Ricci, Rv. 27426201; Sez. 4, Sentenza n. 34332 del 13/06/2018, Durante, Rv, 274763), si era contrapposto l’orientamento decisamente minoritario che dalla liceità della coltivazione di cannabis sativa L., ai sensi della legge n. 242 del 2016, faceva discendere la liceità anche della commercializzazione dei derivati quali foglie e inflorescenze, purché contenessero una percentuale di principio attivo inferiore allo 0,6 per cento (Sez. 6, n. 4920 del 29/11/2018, dep. 2019, Castignani, Rv, 274616). Vi era anche un terzo orientamento che prospettava una soluzione intermedia, tra quelle richiamate, per cui era sostenuta la sostanziale liceità dei prodotti derivati dalla coltivazione di canapa consentita dalla Legge del 2016, purché gli stessi presentassero una percentuale di THC non superiore allo 0,2 per cento (Sez. 3, n. 10809 del 7/12/2018, dep. 2019, Totaro, ove si precisa che deve escludersi la rilevanza penale della commercializzazione delle inflorescenze, benché non contemplate in alcuna previsione dell’art. 2, comma 2, legge n. 242 del 2016, ove il principio attivo risulti inferiore allo 0,2 per cento).

Ebbene, tali contrasti erano stati definiti con la succitata sentenza n. 30475 del 30 maggio 2019 per cui:

«La commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di Foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L. quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’art. 73, d, P.R, n. 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242 del 2016, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante 0 psicotropa, secondo il principio di offensività».

Rispetto a questa faccia dell’argomento, peraltro, è stato stralciata (con liti in aula) la parte di emendamento alla legge di Bilancio 2020 che avrebbe dovuto consentire dal 1 gennaio 2020 la coltivazione e trasformazione di qualsiasi parte della canapa, compresi i fiori, le foglie, le radici e le resine, purché entro una soglia dello 0,5% di Thc e coll’onere di versamento di una accisa, come per alcool e sigarette: allo stato, pertanto, anche tale settore di vendita e coltivazione è soggetto a forti dubbi di legittimità e limitazioni, come sancito dalla Cassazione a Sezioni Unite del maggio 2019 e in attesa di ulteriori riforme o previsioni legislative.

 

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Studio Legale Brandoli

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