La forma della procura in Mediazione civile e commerciale

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La Corte di Cassazione, Terza Sez. Civile, con la Sentenza n. 18068 depositata il 5 luglio 2019 è tornata sulla possibilità di partecipare al procedimento di Mediazione civile e commerciale delegando a tale rappresentanza il patrocinatore.

Sul punto la sentenza citata ha osservato e chiarito che: «in mancanza di espressa diversa previsione e trattandosi di attività di natura non strettamente personale, la partecipazione al procedimento di mediazione può bensì essere delegata ad altri e, quindi, anche — ma non solo — al difensore, ma tuttavia, perché una tale delega possa considerarsi valida, “la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

«Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore», con la conseguenza che tale irrituale comparizione del difensore sarà equiparabile alla mancata comparizione della parte e la condizione di procedibilità rappresentata dall’esperimento del procedimento di mediazione (concluso senza accordo) dovrà considerarsi non avverata.

© Avv. Francesco Brandoli – Riproduzione riservata; si prega di citare la fonte.

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Studio Legale Brandoli

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