Figli minori e social network

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Il Tribunale di Chieti, con recente sentenza del 21 luglio 2020, in merito alla questione della pubblicazione di foto di un figlio minore su social network, ha prescritto a entrambi i genitori di astenersi da dette pubblicazioni in assenza di consenso esplicito dell’interessato (ormai entrato nel diciassettesimo anno d’età).

Proprio il fattore anagrafico nel caso in esame è rilevante, poiché si deve ricordare come il regolamento privacy UE 679/2016 (GDPR) abbia fissato a 14 anni la soglia minima per iscriversi a un social network senza il consenso dei genitori; da cui consegue che un adolescente sopra i 14 anni possa legittimamente decidere anche il contenuto della propria “pagina social” e questo varrà ancora di più nel caso di un giovane ormai quasi maggiorenne, come nel caso in esame.

Occorre precisare che questo provvedimento del Tribunale di Chieti rappresenta un po’ una novità interpretativa, anche se precedenti sul tema ci sono stati, dal 2013 circa in poi, nella giurisprudenza italiana che – normalmente in ambito di separazione o divorzio tra genitori – ha toccato il tema della gestione “social” del minore, prevedendo comunque che il provvedimento giudiziale possa disporre l’eliminazione di foto dal profilo dei genitori (o persino da whatsapp o altre app di messaggistica istantanea) o la disattivazione/eliminazione di profili intestati al minore, oppure che serva il consenso di entrambi i genitori per la pubblicazione, con ciò rientrando di fatto in un ambito in cui – come avviene per questioni di straordinario interesse del minore – il dialogo e confronto “civile” tra genitori, anche dopo la conclusione di una relazione di coppia (alla quale il rapporto genitoriale sopravvive sempre e in eterno) è fondamentale.

Se a qualcuno interessasse l’opinione dello scrivente, ritengo che la materia in buona parte andrebbe ridimensionata: può essere opportuno che i legali delle parti invitino a disciplinare il tema e prevedere un’apposita previsione in condizioni di separazione, specialmente se consensuale, ma forse dovrebbero essere i singoli e diretti interessati a riflettere se davvero il tema di fotografie del figlio possa incidere così sostanzialmente da dover richiedere addirittura interventi legali o giudiziali.

Penso che i social media, con una prassi già nata nello stile pubblicitario e di marketing dal 1990 in poi, spinga sempre più verso un’immagine erotica e mercificata della persona umana, di qualsiasi sesso o tendenza e questa modalità è fisiologicamente fatta propria dai social, che hanno una portata narcisistica profonda: in alcuni casi, questo può condurre alla stessa immagine di un minore adultizzata e che potenzialmente può portare a una percezione distorta soprattutto in personalità patologiche, oltre di fatto ad avere una portata educativa discutibile.

Ebbene, ritengo che forse un reale contrasto legale con divieti o regole dovrebbe seriamente incidere soltanto in contesti familiari in cui la pubblicazione o persino la concezione fotografica del minore possa realmente ledere caratteri educativi e proporzionali all’età, mentre in tutti gli altri casi, anche in funzione della portata di condivisione della foto (se pubblica, privata, riservata e circoscritta), forse si è semplicemente innanzi al desiderio di un genitore di condividere un bel momento e un bel ricordo, senza alcuna valenza offensiva e quel momento di emozione e amore andrebbe coltivato e apprezzato.

© Avv. Francesco Brandoli – Riproduzione riservata

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Studio Legale Brandoli

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