Le spese di giustizia per le assicurazioni RC

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La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 18076 pubblicata il 31 agosto 2020, ha fatto chiarezza sulle spese di giustizia in ambito assicurativo.

Come la stessa Corte aveva già evidenziato, in particolare con la sentenza n. 10595 del 04/05/2018, l’assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali:

  1. le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
  2. le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
  3. le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto indenne in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato.

Le spese di soccombenza non costituiscono che una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall’assicurato e perciò l’assicurato ha diritto di ripeterle dall’assicuratore, nei limiti del massimale.

Le spese di resistenza non costituiscono propriamente una conseguenza del fatto illecito, ma rientrano nel genus delle spese di salvataggio (art. 1914 cod. civ.), in quanto sostenute per un interesse comune all’assicurato e all’assicuratore. Tali spese perciò possono anche eccedere il limite del massimale, nella proporzione stabilita dall’art. 1917, comma terzo, cod. civ.

Le spese di chiamata in causa dell’assicuratore, infine, sempre secondo tale recente interpretazione della Suprema Corte, non costituiscono né conseguenze del rischio assicurato, né spese di salvataggio, ma comuni spese processuali, soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ..

Nel caso in esame all’assicurato erano state rifuse solo le spese di soccombenza, ma non quelle di resistenza, in violazione del suddetto art. 1917 c.c. e pertanto la Corte ha cassato la sentenza, enucleando il seguente principio di diritto:

«L’assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purché entro il limite stabilito dall’art. 1917, comma terzo, cod. civ.»

Cioè nei limiti del quarto della somma assicurata, oppure, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

© Avv. Francesco Brandoli – Riproduzione riservata

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Studio Legale Brandoli

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