Opposizione a decreto ingiuntivo e avvio della mediazione: a chi spetta?
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di attivare la mediazione è a carico della parte opposta: lo ha definitivamente stabilito (chiarendo dubbi interpretativi) la Suprema Corte.
Infatti, con la sentenza a Sezioni Unite Civili del 18/09/2020 n. 19596, la Cassazione ha formulato il seguente principio di diritto, per cui:
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.