Lo “scudo” penale per operatori sanitari in ambito Covid

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L’art. 3-bis della L. 28 maggio 2021, n. 76, in vigore dal 1 giugno, stabilisce la “colpa grave” quale elemento soggettivo per la responsabilità di tutti gli operatori sanitari che sono intervenuti in ambito di Covid nel periodo di pandemia e di emergenza.

Art. 3-bis (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».

La norma nulla dice con riferimento alla responsabilità in ambito civile, per cui peraltro non sempre opera la colpa grave, lasciando aperti dubbi interpretativi sul possibile avvio di cause per risarcimento che potrebbero potenzialmente essere numerose.

Personalmente ritengo che una lettura della norma vada calata nei singoli casi e nel periodo: forse alcuni errori possono essere giustificabili nei primi mesi della pandemia, ma possono essere meno giustificabili in casi più recenti.

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Studio Legale Brandoli

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