Ci sarà “Presunzione di innocenza” dopo il 14 dicembre?
Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 (Suppl. Ordinario n. 40), entreranno in vigore dal prossimo 14 dicembre alcune norme di adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva Ue 2016/343 sulla presunzione di innocenza, rafforzando le garanzie per le persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale.
Sulla scorta di tali norme, è fatto divieto alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l’imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.
In caso di violazione del divieto di cui sopra, ferma l’applicazione delle eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonchè l’obbligo di risarcimento del danno, l’interessato ha diritto di richiedere all’autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa.
Quando ritiene fondata la richiesta, l’autorità che ha reso la dichiarazione procede alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, dandone avviso all’interessato. L’autorità che ha reso la dichiarazione è tenuta a rendere pubblica la rettifica con le medesime modalità della dichiarazione oppure, se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica. Quando l’istanza di rettifica non è accolta, ovvero quando la rettifica non rispetta le disposizioni suddette, l’interessato può chiedere un provvedimento di rettifica al tribunale, con provvedimento d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile.
La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è peraltro, in base alla nuova disciplina, consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o qualora ricorrano altre specifiche ragioni di interesse pubblico: ciò dovrebbe poi avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.
Per dare maggiore coerenza al sistema normativo, la sintesi di queste norme viene anche inserita in un nuovo articolo 115-bis (Garanzia della presunzione di innocenza) direttamente inserito anche nel Codice di Procedura Penale.