Sovraindebitamento: inammissibile il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, con la recentissima Ordinanza n. 2461 del 27/01/2022, torna a ribadire e confermare l’indirizzo che ritiene non ricorribile in Cassazione il provvedimento (tanto in primo grado che in esito a reclamo) di rigetto di ammissione a una procedura ex L. 3/12.
In passato c’era stato qualche orientamento contrastante, ma era già da tempo che questa linea nomofilattica si stava cristallizzando.
Infatti, con l’ordinanza suddetta, la Suprema Corte ha ribadito che:
la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi – al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento – di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l’ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore.
Fonte: Il caso.it