Sospensione di un genitore e nomina di un curatore

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La Cassazione, con due recenti ordinanze, ha previsto l’obbligo di nomina di un curatore per il minore, a pena di nullità del procedimento con rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., in tutti i casi in cui siano presi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità anche di uno solo genitore.

In particolare, nell’Ordinanza 12802 del 22/04/2022, la Cassazione, riportandosi a un precedente orientamento (Cass. 1471/2021), conforme alla 4994 del 15/02/2022, ha precisato che:

nei giudizi che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, in virtù del combinato disposto dell’articolo 336 c.c., commi 1 e 4, deve essere nominato al minore un curatore speciale ai sensi dell’articolo 78 c.p.c., comma 2, determinandosi in mancanza una nullità del procedimento che, se accertata in sede di impugnazione, comporta la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio.

Infatti, il minore è parte in senso formale del procedimento e gli deve essere nominato un tutore provvisorio, in ragione della prioritaria esigenza di sua protezione, non potendo essere rappresentato dall’altro genitore, con il quale comunque sussiste un conflitto d’interessi.

Negli altri casi (si pensi ai giudizi di separazione personale, divorzio, regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli), deve ritenersi che il contraddittorio possa essere garantito attraverso la previsione che il minore, parte in senso sostanziale ma che non acquisisce anche la qualità di parte in senso formale, debba essere ascoltato.

Commento (1)

  • Nuove norme, da oggi, 22 giugno 22, sul curatore speciale del minore. – Studio Legale Brandoli| 23 Giugno 2022

    […] un conflitto d’interessi con i genitori. Ne avevo recentemente parlato in commento a dei provvedimenti recentissimi della Cassazione (aprile 2022) inerenti tutti i casi in cui siano presi provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità […]

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