Impresa del coniuge: il 50% è dell’altro per le SS.UU.
Con la recente sentenza n. 15889 del 10 maggio 2022 (pubblicata il 17/05/22) la Corte di Cassazione ha sancito un interessante principio di diritto in materia di impresa di un solo coniuge e comunione de residuo al momento della separazione.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Ad avviso della Corte la questione deve quindi essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo all’altro coniuge, non titolare dell’impresa, un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività.