Il disciplinare del vino: una norma rigida.

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Quando si acquista una bottiglia di vino, non tutti sono coscienti della profonda differenza qualitativa che può distinguere una bottiglia da un’altra, anche sulla base del disciplinare di produzione: al punto che rischia di incappare nel reato di tentata frode in commercio (artt. 56, 110, 515 comma 1, 517 bis comma 1 cod. pen.) il produttore di vino che non segua fedelmente il disciplinare di produzione, persino per la semplice fase di evoluzione in barrique ad appena 300 mt. dal confine di zona.

Veniamo al caso specifico, che riguarda il disciplinare di produzione del Barolo: una delle eccellenze di produzione di Nebbiolo nelle Langhe, a Nord di Asti, perché a Sud, a poche centinaia di metri, siamo già nel regno del Barbaresco, che sempre Nebbiolo è, ma con diversa storia, disciplinare etc, così come Nebbiolo ne troviamo a Nord, a Carema, o in Valle d’Aosta (col nome di Picotendro) o in Valtellina (col nome di Chiavennasca) etc.

Cosa cambia quindi da una bottiglia all’altra? Tutto: perché diverso è il terreno, diverso il clima, diversa la tecnica di vinificazione etc. I vini potranno assomigliarsi, derivando dallo stesso vitigno, ma potranno anche avere profonde differenze per chi sappia degustare.

Questo spiega anche la differenza dei prezzi e perché, spesso, alcune bottiglie DOC o DOCG possano anche avere prezzi maggiori di altre, così come vini fuori da qualsiasi disciplinare, se acquistino una loro precisa identità, possano anche andare a vertici di mercato (come avviene in Toscana).

Sul modello del sistema Francese, anche in Italia si stanno poi facendo spazio le UGA o MGA, menzioni Geografiche Aggiuntive, che vanno a parcellizzare ulteriormente il territorio, identificando anche minuscoli vigneti con una loro identità.

Cosa succede, quindi, se io voglio acquistare una bottiglia di vino che pretendo sia espressione di una precisa uva allevata e lavorata in uno specifico lembo di terra, ma con quel nome e sotto quella etichetta mi viene venduto qualcosa che, seppur per una minima differenza, non corrisponde a quella identità? Avviene un possibile reato di tentata frode in commercio, come ci insegna un caso purtroppo accaduto e ben riassunto nell’articolo di alimentando.info che cito di seguito:

Erano stati condannati a sei mesi di reclusione per non aver rispettato il rigido disciplinare della produzione del vino Barolo. Era stata questa la sentenza che il tribunale di Cuneo aveva emesso, in primo grado, nei confronti dei fratelli Orlando e Attilio Pecchenino, vignaioli di Dogliani imputati per frode in commercio. Ora la Corte d’Appello di Torino ha ribaltato la sentenza: il 26 ottobre i produttori sono stati assolti con formula piena, perché il fatto non sussiste. L’accusa riguardava circa 500 hl di Nebbiolo da Barolo annate 2013 2014 e 2015 con menzioni Bussia e Le Coste di Monforte in botti per l’invecchiamento, collocati nella cantina aziendale di Monforte d’Alba, e in parte pronti per essere imbottigliati: erano stati sequestrati perché, secondo l’accusa risalente al 2016, sarebbero stati vinificati non a Monforte ma a Dogliani (Cuneo), ad appena 300 metri fuori dalla zona di origine del vino stesso. Nel 2018, Orlando Pecchenino, per ragioni di opportunità, aveva deciso di dimettersi dalla carica di presidente Consorzio di tutela del Barolo, Barbaresco, Alba Langhe e Dogliani.

Ebbene, la Corte di appello di Torino il 26/10/2021, in riforma della Sentenza di condanna del Tribunale di Cuneo, appunto, assolveva Pecchenino Orlando e Pecchenino Attilio in ordine ai reati di tentata frode in commercio (artt. 56, 110, 515 comma 1, 517 bis comma 1 cod. pen.) contestati per aver detenuto per la vendita e per aver compiuto atti idonei diretti a consegnare agli acquirenti un ingente numero di bottiglie di vino etichettate come Barolo DOCG, sigillate e munite di contrassegno, denominazione attribuita in violazione del disciplinare di produzione approvato con D.p.r. 01/07/1980, in quanto le operazioni di vinificazione delle uve e di invecchiamento erano state effettuate non soltanto presso la cantina di Monforte d’Alba, ma anche presso uno stabilimento sito in Dogliani, comune non compreso nella zona di produzione del vino Barolo, da lì distante appena 300 metri.

Sostanzialmente, il reato contestato, concerneva il semplice stoccaggio di botti per l’invecchiamento in un altra cantina che per soli 300 mt era fuori dalla zona di cui al rigido disciplinare del Barolo, essendo nella Zona di Dogliani (che è già zona di Dolcetto, altro vino tipico Piemontese, rosso autoctono).

La vicenda, purtroppo per i produttori, non è ancora finita, perché la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino: ma, attenzione, questo non vuol dire, come sembrano “gridare” ai 4 venti alcuni titoli di giornale, che la Cassazione abbia espresso un giudizio sul contenuto del reato, posto che è Corte di sola Legittimità.

Infatti, il problema si concentra su un aspetto prettamente tecnico e formale circa l’assoluzione della Corte d’Appello, perché il giudice d’appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale mediante l’esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, confutando in modo puntuale e specifico gli argomenti e la valutazione del compendio probatorio alla base della decisione di primo grado.

Nel caso in disamina, il giudice di primo grado aveva ritenuto che la produzione e commercializzazione del vino Barolo per le annate dal 2005 al 2012 fosse avvenuta presso la cantina sita in Dogliani, ove veniva rinvenuta una ingente quantità di bottiglie confezionate con etichetta Barolo DOCG, in violazione del disciplinare che prevede che tutte le operazioni di vinificazione ed invecchiamento debbano svolgersi interamente all’interno di un’area consentita, non essendo sufficienti che le uve provengano da vigneti siti nell’area stessa. Il giudice di primo grado aveva inoltre elencato i parametri di valutazione, quali i consumi d’acqua, lo smaltimento delle acque reflue, la pressatura dell’uva, lo smaltimento delle vinacce, acquisendo, per ciascuno dei suddetti parametri, elementi probatori, documentali e testimoniali. Sulla base di tali risultanze era giunto al convincimento che le uve raccolte nei vigneti di Monforte d’Alba non venissero tutte vinificate e invecchiate nel rispetto del disciplinare, ma in parte trasportate nella cantina di Dogliani per l’espletamento delle operazioni di vinificazione, posto che gli operanti rinvenivano solo 12 barriques nella cantina di Monforte e 44 barriques nello stabilimento in Dogliani. Nel sovvertire la decisione del primo giudice, la corte territoriale avrebbe dunque dovuto chiarire le ragioni per le quali abbia ritenuto di poter superare il dato oggettivo costituito dal fatto che parte della produzione del vino con marchio DOGC sia stata rinvenuta in uno stabilimento presso un Comune non ricompreso nella zona di produzione del vino Barolo DOCG, al di fuori della zona delimitata dall’art. 3 del disciplinare di produzione. Invece, la Corte territoriale, nel ribaltare l’epilogo decisorio del primo giudice, non solo non ha confutato le argomentazioni della sentenza di primo grado, a sostegno della assoluzione, ma non le ha nemmeno analizzate, né articolato un iter argomentativo logico-giuridico che si sia confrontato neppure genericamente con il percorso esperito dal giudice di prime cure, non soffermandosi affatto sulle ragioni e sotto quale profilo il dato oggettivo afferente all’ubicazione dello stabilimento di produzione e di vinificazione possa fondare un giudizio di assoluzione.


Ora resterà da verificare cosa deciderà nuovamente la Corte d’Appello di Torino, sempre che nelle more il reato non si prescriva.

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Studio Legale Brandoli

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