Minore con due mamme: entrambe indicate come “Genitore” sulla Carta d’Identità

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Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 9/09/2022, ha imposto al Ministero dell’Interno (e, per esso, a Roma Capitale) di adeguare registri anagrafici e software per il rilascio della carta d’identità a una minore, sostituendo ai termini “padre” e “madre” il medesimo, generico e neutro, termine di “genitore”, essendo ella figlia di due donne (una madre naturale, l’altra adottiva quale congiunta della prima).

Le stesse donne avevano proposto l’alternativa tra l’indicazione, in corrispondenza dei nomi, della doppia dicitura “madre” e “madre”, della dicitura neutra “genitore”. Il Tribunale ha ritenuto questa seconda opzione più idonea a soddisfare il legittimo interesse delle ricorrenti bilanciandolo con l’esigenza – sollevata dal parere del 31/10/2018 del Garante per la protezione dei dati personali – di rispettare i criteri di minimizzazione e di necessità del trattamento dei dati personali, imposti dal R.G.P.D., giacché è la funzione genitoriale esercitata nei confronti della minore che deve emergere dal documento, e che costituisce il fondamento legittimante il trattamento, e non l’indicazione specifica del ruolo parentale specifico sessualmente caratterizzato. In conclusione, il Ministro dell’interno – e per esso il Sindaco di Roma Capitale, quale ufficiale del Governo – è tenuto ad indicare (apportando al software e/o dell’hardware predisposto per la richiesta, la compilazione, l’emissione e la stampa delle carte d’identità elettroniche le modifiche che si rendessero all’uopo necessarie) le qualifiche “neutre” di «genitore» in corrispondenza dei nomi delle due donne sulla C.I.E. della minore.

Infatti, l’indicazione della qualifica di «padre» nel campo corrispondente al nome di una delle due donne costituisce, in maniera addirittura evidente, una violazione dell’art. 5, par. 1, lettere c) (principio di «minimizzazione») e d) (principio di «esattezza»), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (R.G.P.D.). Il principio di minimizzazione consiste – secondo le parole dello stesso legislatore europeo – nella corrispondenza dei dati a criteri di adeguatezza, di pertinenza e di limitazione da valutarsi alla luce delle «finalità per la quale sono stati trattati». Poiché l’indicazione dei nomi dei genitori sulla carta d’identità del minore persegue chiaramente la finalità di rendere noto a chi di dovere (in occasione di controlli, in particolare ai valichi di frontiera, ma eventualmente anche all’interno del territorio nazionale o di un Paese estero, appartenente o no all’Unione europea) chi siano le persone investite della responsabilità genitoriale ed autorizzate, in caso di espatrio, ad accompagnare il minore, e non certo di rivelare da chi e come il minore sia stato generato (tanto è vero che è contemplata l’ipotesi dell’indicazione del tutore), o quale sia il sesso o il genere delle persone di cui sopra, è di immediata evidenza che l’indicazione di ruoli genitoriali prestabiliti e corrispondenti ad una specifica identità sessuale e di genere è del tutto superflua e non può considerarsi né adeguata, né pertinente, né tanto meno limitata allo scopo legittimo perseguito.

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Studio Legale Brandoli

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