Mediazione Familiare: pubblicato il D.M. 151 del 2023, in vigore dal 15/11/23.

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 255/2023 il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 27 ottobre 2023 n. 151, in vigore dopo 15 giorni, e che implementa la disciplina della mediazione familiare in Italia.

La Mediazione Familiare, già disciplinata dalla Legge 3/2014 e poi interessata da alcuni richiami in varie disposizioni di Legge e codicistiche, da ultimo nel nuovo rito di famiglia (art 473-bis c.p.c. e varie sub-numerazioni) e all’art. 12 bis disp. att. c.p.c.

In primo luogo viene fornita una definizione di mediatore familiare (art. 2):

la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali
di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l’evento separativo. Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell’elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

Il DM in sostanza ribadisce per lo più cose già note e che i mediatori-avvocati fanno già da tempo, anche per attenersi alla professione legale (avere un certo onore e decoro, non avere riportato condanne, rispettare la privacy come da normativa GDPR, etc), oltre a prescrivere una serie di informazioni che per lo più erano già fornite e che oggi, magari, possono essere inserite più chiaramente in regolamenti, documenti e contratti da far sottoscrivere, anche per presa visione, alle parti e/o ai legali.

Facendo una sintesi delle più significative innovazioni, segnalo che:

1. Viene rimodulata la formazione continua, anche come numero di crediti, e pare si diventi automaticamente formatori dopo 5 anni di esercizio della professione mediatoria, ma credo che questa disciplina dovrà coordinarsi con quanto sarà previsto e recepito dalle singole associazioni di categoria a riguardo;

2. Pare possibile stipulare un accordo, che poi le parti o i loro avvocati devono trasmettere alle autorità;

3. Facoltativa la presenza del legale al primo e ultimo incontro, ma si dice anche in incontri che trattino temi economici o patrimoniali.

4. Le tariffe minime sono fissate in € 40 per parte, con possibilità di un aumento fino al massimo doppio in base alla complessità dell’incarico: il valore medio quindi sarebbe di circa 120 euro a incontro (80 il minimo, 160 il massimo). Oltre accessori di Legge e cioè la Cassa di Previdenza e un rimborso a forfait di spese generali previsto nel 21% del compenso pattuito.

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Studio Legale Brandoli

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