Esame del beneficiario di A.d.S.: impossibile evitarlo con mere presunzioni.

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14689 del 27 maggio u.s. ha sancito dei principi di diritto più rigorosi circa la necessità di esaminare il beneficiario di Amm.ne di Sostegno o comunque sulle deduzioni che siano basate su mere presunzioni ai fini della motivazione della misura.

Il caso nasceva dal decreto del 1.7.2020 con cui il Giudice Tutelare di
Termini Imerese accoglieva il ricorso, nominando l’amministratore di sostegno a una donna che: viveva sola in immobile locato, nonostante fosse
proprietaria di diversi immobili; era andata in pensione a causa di difficoltà psichiche; per un certo tempo, sarebbe stata in cura presso un centro di salute mentale; aveva tenuto comportamenti rischiosi anche per la sua salute, come trascorrere la notte in strada, dormendo su una panchina; non
aveva dimostrato di saper gestire le sue risorse economiche e diffidenza sia nei confronti degli assistenti sociali, che del c.t.u. nominato, rifiutando di farsi visitare.

Con decreto del 10.3.23, la Corte d’appello di Palermo ha rigettato il reclamo contro il suddetto provvedimento, osservando che: la giustificazione resa dalla reclamante in ordine al rifiuto di farsi visitare dal c.t.u. era inattendibile, e che tale condotta omissiva costituiva argomento di prova,
sintomo dell’incapacità di percepire l’importanza degli atti istruttori ai quali la stessa reclamante era stata chiamata doverosamente a collaborare nel suo esclusivo interesse.

La Suprema Corte, con il recentissimo provvedimento, ha accolto il ricorso contro i precedenti provvedimenti, sancendo il seguente importante principio di diritto:

Ai fini della nomina dell’amministratore di sostegno, la condotta non collaborativa del soggetto beneficiario della misura non può, di per sé, costituire un indizio significativo della menomazione della salute, fisica o psichica, in mancanza di accertamenti clinici certi ed univoci. L’ambito dei poteri da conferire all’amministratore di sostegno deve rispondere alle specifiche finalità di tutela del soggetto amministrato e non può prescindere da risultanze espressive di un chiaro e significativo stato di menomazione o difficoltà della persona che s’ipotizza bisognevole di tutela.”

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Studio Legale Brandoli

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