Sospensione feriale dei termini e diritto di famiglia
La Cassazione a Sezioni Unite è recentemente intervenuta sul tema della sospensione feriale dei termini processuali per le materie di separazione e divorzio e mantenimento di minore.
Nel mese di agosto di ogni anno, l’attività processuale è sospesa, salvo la ricorrenza di particolari esigenze di urgenza per alcune materie specificamente individuate dalla Legge stessa (L. 742/1969 e art. 92 Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12).
Tra queste materie rientra il tema alimentare, che però è da intendersi circoscritto allo specifico istituto di sostentamento essenziale per vivere all’interno di un nucleo familiare previsto agli artt. 433 e segg. cod. civ. e non nella più ampia accezione di carattere europeo di generica prestazione di mantenimento inerente anche i figli minori in ambito di crisi di coppia.
Pertanto, risolvendo un dubbio ermeneutico generato da una precedente sentenza della prima sezione della stessa Cassazione (n. 18044/2023), la Cassazione a SS.UU. ha chiarito che:
I giudizi e i procedimenti, anche di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio, nei quali si discuta del contributo al mantenimento del coniuge o dei figli, ovvero dell’assegno divorzile, sono soggetti alla disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell’urgenza della controversia ex art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.
Ovviamente, questo comporta ulteriori problemi ermeneuti alla luce dei nuovi termini previsti per i procedimenti di famiglia (artt. 473-bis e ss. c.p.c.) che essendo a ritroso, dovranno essere anticipati di circa un mese laddove il termine cada in periodo di sospensione feriale: tema “caldo” in tutti i sensi, in questo mese di luglio!