Bigenitorialità in Cassazione
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, con Ordinanza del 9 aprile 2024 ha espresso un principio di diritto per cui sono ricorribili in Cassazione i provvedimenti inerenti le modalità di frequentazione e visita dei figli minori, in particolare inerenti i tempi di permanenza del minore con i genitori.
In passato, prima del 2022, c’era un orientamento che riteneva sempre modificabili i provvedimenti inerenti le modalità di frequentazione e visita dei figli minori, come tali non suscettibili di costituire “giudicato”, cioè sancire appunto in modo irremovibile i rapporti tra le parti e, pertanto, non ricorribili in Cassazione.
Già da tempo, comunque, c’era stata una apertura della Suprema Corte considerando l’altissimo rilievo dei diritti della famiglia e la disparità che si verrebbe a creare tra coppie coniugate e di fatto.
Il recentissimo provvedimento in esame, sancisce espressamente un importante principio di diritto, ancorandolo all’Art. 8 CEDU (Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, rectius essere umano), inerente e il “Diritto al rispetto della vita privata e familiare” e che espressamente stabilisce:
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Pertanto, il principio di diritto espresso dalla Ordinanza in esame è il seguente:
In tema di bigenitorialità, i provvedimenti giudiziali che, a conclusione del giudizio di revisione delle condizioni di affidamento statuiscono – in via esclusiva o aggiuntiva – sulle modalità di frequentazione e visita dei figli minori, sono ricorribili per cassazione ove impongano restrizioni suscettibili di ledere, nel loro protrarsi nel tempo, il diritto fondamentale alla vita familiare sancito dall’art. 8 CEDU. Infatti, i tempi di permanenza dei minori presso il genitore non convivente devono di regola comprendere tutti i momenti della vita quotidiana del minore, anche se in misura proporzionalmente ridotta rispetto ai tempi di convivenza con l’altro genitore, e in essi vanno compresi i pernottamenti – salvo che si evidenzi uno specifico e attuale pregiudizio per il minore – in modo da consentire al genitore non convivente con il figlio di svolgere pienamente le sue funzioni di cura, educazione, istruzione, assistenza materiale e morale, in conformità alle condizioni del provvedimento di affidamento»