Il Decreto Legge n.132/2014 aveva previsto due (all’epoca innovative) e distinte modalità per i coniugi che vogliono separarsi o divorziare, alternative al procedimento giudiziario innanzi al Tribunale Civile, e cioè:
- di fronte ad un avvocato: convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art.6) in vigore dal 13/09/2014;
- di fronte all’Ufficiale di Stato Civile (art.12).
CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO
I coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere la separazione personale o il divorzio, se sussistono determinate condizioni, non occorre più recarsi in Tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l’assistenza degli avvocati.
Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d’accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.
In particolare la negoziazione assistita da un avvocato poteva (e può) essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:
- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Su tale normativa è però subentrata una recente modifica, con L. 206/2021, entrata in vigore il 22 giugno 2022, che ha ampliato la casistica in cui è possibile esperire una negoziazione assistita dagli avvocati.
Infatti, ora, oltre alle tematiche suddette, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale anche per la disciplina:
- delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio;
- delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio;
- della determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente
- della determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni;
- di modifica delle condizioni già determinate come sopra indicate.
DI FRONTE ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE
I coniugi possono concludere, innanzi al Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato:
- un accordo di separazione personale;
- scioglimento di matrimonio;
- cessazione effetti civili del matrimonio;
- modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Comune competente è:
- il Comune di residenza di uno dei coniugi;
- il Comune in cui è iscritto l’atto di matrimonio, in quanto celebrato in tale Comune;
- il Comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero.
Le disposizioni di cui all’art.12 NON SI APPLICANO in presenza di:
- figli minori;
- figli maggiorenni incapaci;
- figli portatori di handicap grave (L.104/1992);
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Non possono essere oggetto di accordo patti di trasferimento patrimoniale (assegni/mobili).
TEMPI
Fra la procedura di separazione personale e la procedura di divorzio (sia di fronte all’avvocato sia di fronte all’ufficiale di stato civile) devono essere trascorsi:
- dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale giudiziale;
- sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.