Tempi paritetici del minore coi genitori: nuovo freno della Cassazione

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Da tempo molti interpreti accentano il vantaggio per il benessere del minore nella frequentazione dei genitori separati per tempi paritetici. Sul tema si è espressa nuovamente e recentemente la Corte di Cassazione con un provvedimento che appare frenare l’applicazione di questo principio.

Infatti, con l’Ordinanza n. 3652 depositata lo scorso 13 febbraio 2020, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha recepito e integrato il principio di diritto su cui si basava la decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria – che non aveva sostanzialmente applicato l’affido paritetico a due genitori, sulla base di concrete e specifiche valutazioni anche degli operatori Sociali e del bisogno di stabilità della minore, non limitandosi a una decisione basata in linea principale sugli orari di lavoro dei genitori – stabilendo che:

la regolamentazione dei rapporti fra genitori non conviventi e figli minori non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi di permanenza con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito che, partendo dalla esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, tenga anche conto del suo diritto a una significativa e piena relazione con entrambi i genitori e del diritto di questi ultimi a una piena realizzazione della loro relazione con i figli e all’esplicazione del loro ruolo educativo.

Un principio che in conclusione appare anche espresso in una formula non esente da una certa ambiguità e che ritengo non precluda divergenti e future valutazioni dei Giudici di merito, sancendo più che altro un’esclusione di automatismo nella valutazione dei casi dei minori: la decisione quindi non appare totalmente escludente una differente modulazione della risposta del sistema alle necessità del minore, ma sicuramente può smorzare l’entusiasmo degli interpreti verso il regime paritario.

© Avv. Francesco Brandoli – Riproduzione riservata; si prega di citare la fonte.

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Studio Legale Brandoli

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