Notifica dell’iscrizione a ruolo del PPT
Il comma 32 dell’unico art. (1) della Legge 206 del 26/11/2021, che entrerà in vigore dal 22 giugno 2022, prevede un nuovo adempimento per la validità del pignoramento presso terzi da parte del creditore procedente (e quindi del legale), a pena di inefficacia del pignoramento stesso.
Infatti, poiché i tempi di iscrizione a ruolo consentono sempre di valutare, anche in base alla dichiarazione del terzo, l’opportunità di procedere o meno con l’esecuzione, valutando anche i relativi costi processuali, può accadere che un pignoramento presso terzi, se non sufficientemente capiente, venga anche abbandonato, addirittura senza coltivare l’esecuzione e senza procedere all’iscrizione a ruolo.
In molti casi, questo, però, rende difficile la gestione delle somme da parte del terzo pignorato, oltre alla difficoltà di sapere per il debitore stesso se le somme siano gravate o meno da un vincolo di pignoramento.
La notifica dell’iscrizione a ruolo consente quindi di confermare o meno la volontà del creditore di procedere. La norma non è però esente da imprecisioni, non parendo allo stato sussistere particolari sanzioni (come per l’art. 164-ter disp.att. c.p.c.) e procrastinando, in caso di mancata comunicazione, la cessazione degli effetti alla data dell’udienza, che è spesso di molto successiva alla notifica dell’atto di pignoramento.
La norma dispone che entro due anni il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi e quindi tale disposizione, al momento, è ancora soggetta a possibili posticipazioni o modifiche: vedremo quale sarà il suo destino finale.
Allo stato, però, all’articolo 543 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.
Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.