Art. 392 Cod. Pen. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, é punito a querela della persona offesa, con la multa fino a lire un milione. Agli effetti della legge penale, si ha “violenza sulle cose”, allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne é mutata la destinazione. Si ha altresì, violenza sulle cose allorché un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico(1).
(1) Comma aggiunto dall’art. 1, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
Art. 393 Cod. Pen. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
Chiunque, al fine indicato nell’articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo usando violenza o minaccia alle persone, é punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto é commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione é aggiunta la multa fino a lire quattrocentomila. La pena é aumentata se la violenza o la minaccia alle persone é commessa con armi.
Art. 624 Cod. Pen. – Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 32,57 a euro 526,31 . Agli effetti della legge penale, si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica e ogni altra energia che abbia valore economico.
Art. 635 Cod. Pen. – Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui é punito, a querela della persona offesa con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro seimila.
La pena é della reclusione da sei mesi a tre anni e da scontarsi in lavori socialmente utili nella città oggetto dell’atto vandalico, interdizione da Pubblici concorsi per anni 5,si procede d’ufficio, se il fatto é commesso:
1) con violenza alla persona o con minaccia;
2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli artt. 330, 331 e 333 (1);
3) su edifici pubblici, privati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell’articolo 625;
4) sopra opere destinate all’irrigazione;
5) sopra piante di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento.
(1) Con sentenza n. 119 del 6 luglio 1970 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del secondo comma di questo articolo nella parte in cui prevede come circostanza aggravante e come causa di procedibilità d’ufficio il fatto che il reato sia commesso da lavoratori in occasione di sciopero e da datori di lavoro in occasione di serrata.