Il nostro sistema Giudiziario, in base al DPR 30 maggio 2002 n. 115 (Testo Unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), garantisce e tutela la difesa del cittadino non abbiente (titolare di un reddito NON superiore a €_11.493,82) quando le sue ragioni risultano non manifestamente infondate.
In pratica, ciò significa che, per certe tipologie di soggetti in disagiate condizioni economiche, vi sia la possibilità di essere seguiti da un avvocato (iscritto nelle apposite liste, come lo scrivente), nel corso di un procedimento, i cui costi e spese saranno sostenuti dallo Stato, invece che direttamente dal singolo cittadino.
In questo modo, TUTTI, anche chi astrattamente non potrebbe difendersi in un procedimento giudiziario, hanno la possibilità di fruire della giusta e dovuta difesa tecnica di un professionista.
Oltre che nel processo penale, è assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione.
Oltre ai cittadini italiani, hanno diritto all’ammissione gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale (la norma, pertanto, esclude dal beneficio i cd. Clandestini) al momento del rapporto controverso o del fatto oggetto del processo da instaurare, gli apolidi, nonché gli enti o le associazioni che “non perseguano scopi di lucro e non esercitino attività economica”.
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche nella fase dell’esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nonché nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del Tribunale di Sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico.
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE
Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.439,82. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito dell’interessato, quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Da febbraio 2011 l’Avv. Brandoli è abilitato al patrocinio a spese dello Stato.
Per maggiori informazioni si rinvia alle apposite sezioni del sito internet dell’Ordine Forense di Bologna, di seguito elencate.
Il patrocinio a Spese dello Stato
(Collegamento alla pagina tematica del sito internet dell’Ordine Forense di Bologna)