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Premesso che il Tribunale di Bologna e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna hanno aderito al Protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura, alla quale la Regione ha delegato la gestione di un fondo messo a disposizione per finanziare misure straordinarie di intervento per la riduzione del disagio abitativo, il suddetto Protocollo prevede un contributo economico a fondo perduto per provvedere alla sanatoria di cui all’art. 55 della legge n. 392/1978. Per consentire l’erogazione di tale contributo alla prima udienza del procedimento di convalida, verificata la sussistenza dei requisiti oggettivi per l’accesso ai Protocollo (importo massimo della morosità non superiore a €.10.000,00 per immobili situati nel Comune di Bologna e per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa ed €.7.000,00 per tutti gli altri immobili), viene concesso, se l’intimato lo chiede e l’intimante è disponibile, un rinvio di un mese al fine di verificare in concreto la stipulazione di un accordo tra locatore e conduttore che prevede la sostanziale risoluzione bonaria della vicenda, qualora sussistano, oltre agli indicati requisiti oggettivi, anche i necessari requisiti soggettivi, tra cui il possesso documentato di una diminuzione della capacità reddituale del nucleo familiare residente nell’ immobile locato.

Alla successiva udienza, alla quale devono comparire sia l’intimante che intimato, le parti comunicano se l’accordo è stato stipulato; in tale caso, viene disposto un rinvio per verificare l’adempimento delle parti agli obblighi assunti al fine di provvedere, in caso di verifica positiva, all’estinzione del giudizio.

Nell’ipotesi, invece, in cui l’accordo non venga stipulato, viene concesso all’intimato comparso in Udienza il termine di grazia residuo, ottenuto detraendo dal termine di giorni 90 il numero dei giorni trascorsi dalla prima udienza.

In cosa consiste la soluzione bonaria della vicenda?

Le misure previste sono di 2 tipologie:

  • MISURE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI NON ANCORA CONVALIDATI:
  1. concessione di un contributo a fondo perduto pari al 100% della morosità dell’inquilino come accertata dal Giudice nella prima udienza del procedimento giudiziale e aumentata del 10% per la copertura delle spese legali, fino al tetto massimo di 8.000 euro. L’erogazione del contributo è subordinata alle seguenti condizioni:
  2. che residuino almeno 2 anni alla conclusione del contratto. In caso contrario dovrà sottoscrivere un nuovo contratto a canone concordato per il quale potrà beneficiare della misura di accompagnamento del nuovo Protocollo;
  3. che l’inquilino non abbia già beneficiato delle misure del Protocollo sfratti per un ammontare complessivo di contributi superiore a 12.000 euro;
  4. che l’inquilino sottoscriva un accordo con il proprietario che si impegna, a fronte della concessione del contributo, a rinunciare alla procedura di sfratto.
  • MISURE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI GIÀ CONVALIDATI:
  1. misura di accompagnamento nella ricerca di un nuovo alloggio. Qualora dopo la convalida dello sfratto ma prima dell’esecuzione, l’inquilino reperisca un nuovo alloggio e sia in possesso dei requisiti di accesso previsti dal Protocollo, potrà richiedere un contributo a fondo perduto a copertura del deposito cauzionale e di un numero di mensilità fino ad un importo massimo complessivo di 12.000 euro. Il contributo relativo al deposito cauzionale e alla prima mensilità di canone sarà erogato direttamente al nuovo locatore al rilascio dell’immobile oggetto di sfratto, accertato attraverso un verbale di restituzione dell’alloggio. Il contributo relativo ai canoni futuri sarà erogato in rate trimestrali posticipate, dietro richiesta del nuovo proprietario.
  2. misura per il differimento dell’esecuzione: se l’inquilino ha già subito la convalida, può ottenere un contributo per il differimento dell’esecuzione che va da un minimo di 4.000 euro per il rinvio di 6 mesi ad un massimo di 6.000 euro per il rinvio per 12 mesi dell’esecuzione dello sfratto. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario in rate trimestrali posticipate.

Presentazione della Domanda: Chi può presentarla

Le misure del Protocollo Sfratti sono rivolte a tutti i cittadini residenti nel Comune in possesso dei seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea;
  • per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea, possesso di un regolare titolo di soggiorno;
  • contratto di locazionedi unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato;
  • pendenza di un procedimento di intimazione di sfratto per morosità per il quale non sia ancora intervenuto il provvedimento di convalida, oppure procedimento di sfratto convalidato ma per il quale non c’è stata ancora l’esecuzione;
  • residenza nell’immobile oggetto della procedura di sfratto da almeno un anno;
  • importo massimo di morosità non superiore a 10.000 euro (per immobili situati nel Comune di Bologna e per immobili situati negli altri comuni ad alta tensione abitativa ed €.7.000,00 per tutti gli altri immobili);
  • possesso documentato di una situazione soggettiva per cui il nucleo familiare residente nell’immobile ha subito una diminuzione della capacità reddituale, che ha portato ad una conseguente situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione;
  • possesso di unvalore ISE non superiore a 35.000 euro oppure di un valore ISEE non superiore a 26.000 euro
  • l’inquilino e gli altri componenti del nucleo familiare non devono risultare titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di beni immobili nella provincia di Bologna.

Per maggiori informazioni: http://www.comune.bologna.it/casa/servizi/8:4967/7769/

Studio Legale Brandoli

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