Viviamo in una società cosmopolita e globalizzata, aperta a melting pot culturali e caratterizzata da mezzi di comunicazione sempre più efficienti e veloci. Le barriere tra i popoli sono sempre più fragili e i confini stessi delle Nazioni hanno subito modifiche e stemperamenti, finalizzati alla creazione di contesti internazionali organizzati.
In questa dinamica, anche i nuclei famigliari (sia come coppie sposate che come conviventi more uxorio) sono sempre più caratterizzati dalla diversità nazionale.
Questo elemento di divergenza immanente, tende per forza di cose ad acuirsi nella fase patologica della crisi relazionale: in questa delicata situazione, alla ricerca di una libertà riconquistata, spesso uno degli elementi della coppia decide di trasferirsi altrove, o per ritornare nel proprio Paese d’origine, magari dalla famiglia originaria (cui spera di ricongiungersi), o per il semplice desiderio di “voltare pagina” e “cambiare aria”, frequentando nuovi luoghi, persone e stimoli.
Capita, così, di frequente, in presenza di minorenni, che uno dei genitori decida di coinvolgere anche i propri figli nel suo rinnovato progetto di vita indipendente da single: purtroppo, molte volte, per paura o leggerezza (ma persino dolo), il genitore compie il gravissimo errore di portare via con sé i bambini, senza previamente ottenere il consenso dell’altro genitore (o in spregio al suo dissenso) o l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente (quella del luogo di residenza abituale del minore).
In questo modo, trattando il proprio compagno come privo di rilevanza o diritti, ma soprattutto non considerando i figli stessi come centri di diritti e interessi prevalenti, il genitore sottrattore pone in essere una condotta gravissima, penalmente rilevante e costituente a tutti gli effetti un “rapimento” (child abduction), penalmente rilevante e punibile.
In particolare, è l’art. 574-bis c.p. (introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94), a prevedere che:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori.»
Più specificatamente «con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
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viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, senza alcuna autorizzazione;
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non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.» (Cit. dall’opuscolo “Bambini contesi guida per i genitori” a cura del MAE – Ministero degli Affari Esteri).
A sottrazione avvenuta, il genitore che l’ha subita, può utilizzare diversi strumenti utili alla soluzione del caso.
In particolare, come suggerisce lo stesso “MAE”, il genitore può:
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di comune accordo con l’altro genitore, rivolgersi al Mediatore del Parlamento Europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori al fine di avviare la procedura di mediazione familiare;
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avvertire la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (DGIT – Ufficio IV presso il Ministero degli Affari Esteri) affinché vengano attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari;
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rivolgersi all’Autorità Centrale presso il Ministero della Giustizia :
– se il Paese di presunta destinazione del minore aderisce alla Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori
– se il Paese di presunta destinazione del minore è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201 del 27 novembre del 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale; -
sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di Polizia, Carabinieri o Procura della Repubblica, competenti per il territorio dove era la residenza abituale del minore;
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ricorrere al Tribunale, competente per il territorio dove è la residenza abituale del minore,
al fine di ottenere con procedura urgente l’affidamento esclusivo; -
chiedere al Tribunale competente la sospensione della potestà genitoriale per il genitore
che ha commesso il reato di sottrazione; -
far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che attribuisca la custodia del minore.
Per contrastare il crescente fenomeno della sottrazione internazionale di minori, inoltre, lo Stato italiano ha stipulato una serie di convenzioni internazionali applicabili alla materia e cioè:
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Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (L’Aja 25 ottobre 1980).
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Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York il 20 novembre del 1989. [Dal sito Unicef]
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Convenzione Europea di Strasburgo del 25 gennaio del 1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo.
Tra questi strumenti, quello in assoluto principale e preponderante è rappresentato dalla Convenzione dell’Aja del 1980, che permette di presentare istanza di rimpatrio del minore o di ripristino dell’esercizio del diritto di visita.
La grande efficacia di questa convenzione, inoltre, consiste nella sua ampia diffusione a livello mondiale (ad essa aderiscono circa 84 Paesi): la Convenzione, però, non opera ovunque e non è ratificata ed esecutiva in tutti i Paesi.
Pertanto, è sempre opportuno accertare e verificare l’operatività della Convenzione rispetto al Paese nel quale si presume il minore sia stato sottratto, consultando il sito tematico e le apposite tabelle (1); (2) e (3).
Tuttavia, questa convenzione è applicabile solamente in presenza di alcuni rigorosi requisiti:
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che si tratti di trasferimento o trattenimento illeciti, in violazione dei diritti di custodia assegnati in base alla legislazione dello Stato nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro;
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che il diritto di custodia sia stato effettivamente esercitato dal genitore che ha subito la sottrazione al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o avrebbero potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze;
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che non sia stato prestato consenso all’espatrio del minore da parte dell’altro genitore;
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che il minore non abbia ancora raggiunto il 16° anno di età;
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che non sia trascorso più di un anno dalla data della sottrazione;
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che dalla restituzione non derivi al minore alcun danno morale e materiale;
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che il minore non si opponga al rimpatrio.
A livello Europeo, è molto importante il succitato Regolamento CE 2201/2003 (noto come Bruxelles II-bis), che stabilisce, in materia di sottrazione dei minori, l’esecutività negli stati europei delle decisioni emesse dal giudice del Paese (sempre Europeo) di residenza abituale del minore. Inoltre, non prevede alcuna dichiarazione di esecutività per le decisioni delle Autorità di uno Stato membro in merito al diritto di visita al minore.
Tutti gli strumenti giuridici elencati sono finalizzati a ottenere l’immediato (o almeno più rapido possibile) rimpatrio del minore, a tutti gli effetti un piccolo cittadino italiano, che ha il diritto di tornare a vivere nella propria patria e di essere aiutato dal proprio Stato in questa delicata fase di vita (in particolare essendo troppo piccolo per difendersi da solo e vedere tutelati i propri diritti).
Purtroppo, nella realtà dei fatti, la tempistica per riportare un bambino nel proprio Paese di residenza abituale e restituirlo al genitore affidatario può essere molto lunga e andare incontro a complessità, instaurando un vero e proprio calvario, che – però – una volta concluso, auspicabilmente, permetterà al genitore di abbracciare nuovamente il proprio figlio.
Maggiori informazioni sono fornite dal sito internet del Ministero degli Affari Esteri, in particolare nella sezione dedicata.
Altre informazioni sono disponibili, inoltre, sul sito internet del Ministero della Giustizia, anche qui nella sezione dedicata.
Ufficio II – Autorità centrali convenzionali
Via Damiano Chiesa,24 – 00136 Roma
tel. +39 06.68188325-326-328-419
fax +39 06.68807087 – 06.68188600
e-mail: autoritàcentrali.dgm@giustizia.it
Il Ministero degli Affari Esteri ha creato una guida per i genitori, d’ausilio nei casi di sottrazione, interamente disponibile on-line (cliccare l’immagine della copertina):