Con il sovraindebitamento, originariamente previsto dalla Legge 3/2012, soprannominata anche (e a buon merito) “Salva Suicidi”, e dal luglio 2022 parte integrante del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, che ha sostituito e rinnovato anche la Legge Fallimentare, creando un corpo unitario legislativo) le persone fisiche, le famiglie, le imprese minori ed i fideiussori possono “cancellare” (rendere inesigibili) in tutto o in parte i propri debiti anche Fiscali.
Per accedere alle procedure previste dalla normativa il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento che è sostanzialmente:
- la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;
- ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.
Ecco dei piccoli esempi: i fideiussori che hanno garantito… La persona licenziata che non può pagare i debiti… Quella che non può più pagare il mutuo… La piccola azienda con debiti fiscali… L’imprenditore che ha chiuso l’aziendina e ha debiti anche pregressi con il fisco, multe, ecc…
La legge permette di salvaguardare tutte le risorse necessarie a garantire un dignitoso tenore di vita alla propria famiglia, liberandosi da tutti i debiti e così consentendo al debitore di reinserirsi a pieno titolo nel contesto economico sociale.
A chi è rivolta la Legge?
Al consumatore, al professionista, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e a ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Qual è l’impresa minore?
L’impresa che, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, presenta congiuntamente i seguenti requisiti:
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
Al debitore che incolpevolmente abbia assunto obbligazioni con la ragionevole certezza di potervi adempiere e che per cause impreviste, sfortunate e a lui non imputabili, non abbia potuto farvi fronte, è quindi concessa una seconda opportunità liberandolo dai debiti passati.
Come funziona la procedura?
Il soggetto sovraindebitato può avere accesso a tre soluzioni alternative al proprio stato di sovraindebitamento:
- La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67-73 CCII; già piano del consumatore ex art. 6 L. 3/2012), cioè un accordo con i debitori per una soluzione liquidatoria dei crediti, particolarmente favorita dalla Legge) – soluzione consentita solo al “consumatore” (cioè chi abbia agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta). La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione ed è possibile prevedere, ad alcune condizioni, anche di proseguire il rimborso, alle scadenza convenute, delle rate di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore.
- Il concordato minore (artt. 74-83 CCII; già accordo da sovraindebitamento ex art. 7, c. 1-bis L. 3/2012): un accordo simile al precedente, ma che necessita della soglia di accettazione da parte della maggioranza (>50%) della massa dei creditori e a condizione che sia proseguita l’attività imprenditoriale o professionale o via sia apporto di finanza esterna; anche in questo caso è possibile la falcidia dei crediti, a determinate condizioni, e se è prevista la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere di proseguire alle scadenze il rientro di mutuo su beni strumentali all’esercizio dell’impresa.
- la liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII, già Liquidazione dei beni ex L. 3/2012) per ottenere la possibile “esdebitazione”, con cui il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.
E chi non avesse proprio modo di applicare nessuna delle 3 ipotesi precedenti?
Il debitore solo persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, con il ricorso alla particolare procedura di esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII).
L’accesso a queste soluzioni, mediante ricorso al Tribunale competente sulla base del foro generale (art. 27 CCII), è favorito tramite una valutazione preliminare e di accompagnamento alla presentazione dell’istanza tramite un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), ma può essere favorito anche da una preliminare consulenza e successiva assistenza nella predisposizione del progetto tramite un avvocato (advisor) o un consulente contabile di fiducia.
Lo Studio può fornire consulenza e assistenza in materia, anche grazie alla collaborazione di advisor e professionisti qualificati.